31 Gen SULL’AMMISSIBILITÀ DELL’ORDINE DI ESIBIZIONE DEGLI ESTRATTI CONTO BANCARI IN ASSENZA DI PREVIA RICHIESTA STRAGIUDIZIALE: IL DIETROFRONT DELLA CORTE DI CASSAZIONE
Con sentenza n. 24641 del 13/09/2021, la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione, in tema di contratti bancari, ha affermato che il diritto spettante al cliente, a colui che gli succede a qualunque titolo o che subentra nell’amministrazione dei suoi beni, sancito dall’articolo 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993, ad ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ivi compresi gli estratti conto, può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l’istanza di cui all’articolo 210 c.p.c., in concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca e quest’ultima, senza giustificazione, non vi abbia ottemperato.
La Corte ha poi aggiunto che la stessa documentazione non può essere acquisita in sede di consulenza tecnica d’ufficio contabile, ove essa abbia ad oggetto fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere provati dalle stesse.
Con la pronuncia in commento, il Supremo Collegio ha ribaltato – criticandolo apertamente – un suo precedente orientamento di segno contrario, secondo cui il potere del correntista di chiedere alla banca di fornire la documentazione relativa al rapporto di conto corrente tra gli stessi intervenuto può essere esercitato, ai sensi dell’articolo 119, comma 4, anche in corso di causa ed attraverso qualunque mezzo si mostri idoneo allo scopo ivi compresa, cioè, l’istanza di esibizione di cui all’articolo 210 c.p.c. (Cass. 11 maggio 2017, n. 11554, Cass. 8 febbraio 2019, n, 3875; Cass. 4 dicembre 2019, n. 31650; Cass. 30 ottobre 2020, n. 2418).
La decisione della Suprema Corte fa leva sui seguenti punti fermi:
- La disposizione di cui all’art. 119, comma IV, TUB ha natura sostanziale, e configura un diritto potestativo, che, fintanto che non venga esercitato, rimane confinato nel mondo del possibile giuridico;
- In assenza di espressa previsione normativa, porre sulla Banca l’onere di produrre la documentazione contabile su istanza del correntista, laddove quest’ultimo, agendo in veste di attore, non abbia né prodotto la suddetta documentazione, né l’abbia preventivamente richiesta con esito negativo, vorrebbe dire scardinare le regole del riparto degli oneri probatori siccome definite dalla fondamentale disposizione dettata dall’articolo 2697 c.c., facendo gravare sulla banca l’onere di dover offrire, in giudizio, il supporto probatorio della domanda attrice;
- l’istanza rivolta in giudizio alla banca a consegnare gli estratti conto, ai sensi del quarto comma dell’articolo 119, si risolve in un’azione di adempimento, ed un’azione di adempimento introdotta quando l’obbligazione non è ancora attuale, non ha evidentemente alcun senso, se non altro avuto riguardo alla sussistenza dell’interesse ad agire, ex articolo 101 c.p.c..
Alla luce di questo nuovo recentissimo révirement il cliente che intenda citare in giudizio la banca (ad esempio per veder dichiarata l’illegittimità di interessi anatocistici), ma non disponga dei relativi estratti conto dovrà prestare massima attenzione nell’eseguire preventivamente una richiesta alla banca ai sensi dell’art. 119 comma IV TUB: soltanto in caso di esito negativo il correntista potrà legittimamente richiedere tale documentazione durante il giudizio, mediante l’istanza di cui all’art. 210 c.p.c.
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