Studio Legale Rizzo | Procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento
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Procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento

Sei in stato di crisi o di insolvenza e non sei più in grado di soddisfare regolarmente le tue obbligazioni?

Il debitore che è in una situazione di squilibrio economico tra le obbligazioni assunte ed il proprio patrimonio, con conseguente incapacità di far fronte alle proprie obbligazioni, può attivare una procedura da composizione della crisi tra quelle previste dalla legge (D. Lgs. n. 14/2019), al fine di far fronte all’eccessiva esposizione debitoria con i propri creditori cercando di risolvere la crisi da sovraindebitamento ed ottenere poi l’esdebitazione finale.

In buona sostanza, “esdebitazione” è il termine utilizzato per intendere la cancellazione dei debiti residui a carico di un soggetto che abbia sostenuto una procedura concorsuale.

Il sovraindebitamento è definito come lo stato di crisi o di insolvenza del debitore che non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni (D.Lgs n.14/2019 Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza).

Alle procedura di composizione della crisi possono accedervi soggetti che si trovano in una situazione di “sovraindebitamento” e precisamente:  il consumatore; il professionista, artista, altri lavoratori autonomi; l’Imprenditore minore, l’imprenditore agricolo; le start-up .

Le procedure di composizione della crisi previste dal codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs n. 14/2019) sono le seguenti:

  • ristrutturazione dei debiti del consumatore: può farvi accesso soltanto il consumatore (persona fisica) che non sia stato già esdebitato nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda, che non abbia già beneficiato dell’esdebitazione per due volte e che non abbia causato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave.  Con tale procedimento il consumatore può quindi proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo dettagliato come indende superare la crisi da sovraindebitamento prevedendo il soddisfacimento dei crediti in qualsiasi forma ed anche parzialmente.
  • concordato minore:è una nuova procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento alla quale possono ricorrere i professionisti, i piccoli imprenditori ed imprenditori agricoli e le start-up innovative, ad esclusione del consumatore, al fine di poter continuare a svolgere la propria attività imprenditoriale o professionale. Tale procedura consente al piccolo imprenditore di ridurre la propria posizione debitoria, continuando ad esercitare l’attività imprenditoriale o professionale.  L’accordo è raggiunto se sono favorevoli la massa dei creditori che rappresentano almeno il 50% del debito.
  • liquidazione controllata del sovraindebitato: Si tratta di un procedimento paragonabile alla liquidazione giudiziale, finalizzato alla liquidazione controllata del patrimonio mobiliare ed immobiliare del soggetto sovraindebitato, al fine di soddisfare i creditori, anche parzialmente. In questo caso, sarà nominato dal Tribunale un liquidatore per l’esecuzione del programma liquidatorio, che provvederà poi alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione ai creditori secondo l’ordine di prelazione risultante dallo stato passivo approvato con decreto del Giudice Delegato.
  • esdebitazione del debitore incapiente: può accedervi il debitore persona fisica meritevole (assenza di atti in frode e la totale assenza dell’elemento soggettivo del dolo o colpa grave nell’indebitamento), che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all’esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l’obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice laddove sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore complessivamente al dieci per cento.

Il debitore, quindi, attraverso l’ausilio di professionisti, attivando una delle suddette procedure ha la possibilità di liberarsi dei debiti sorti anteriormente alla procedura.

A tal riguardo riportiamo anche un caso patrocinato dallo Studio Legale Rizzo dove il debitore, attraverso una procedura di liquidazione del patrimonio, al termine dei quattro anni, ha ottenuto dal Tribunale di Milano Provvedimento del Tribunale di Milano   la inesigibilità dei crediti concorsuali anteriori, sorti prima dell’apertura della procedura di liquidazione del patrimonio.

Per qualsiasi approfondimento in tema di procedure di sovraindebitamento contattaci con un Click.

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