29 Ott La Corte d’Appello di Bari sull’efficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all’entrata in vigore della legge anti-usura
In una causa patrocinata dallo studio la Corte d’Appello di Bari si è trovata ad affrontare il tema della compatibilità degli interessi convenzionali con la disciplina antiusura prevista dalla l. n. 108 del 1996 e, per quanto strettamente attinente al caso oggetto di esame, la compatibilità delle pattuizioni relative agli interessi contenute nel contratto di apertura di credito anteriormente alla prima rilevazione del tasso soglia del 1° aprile 1997.
L’appellante aveva dedotto la nullità o inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all’entrata in vigore della legge n. 108 del 1996, con riferimento ad un contratto di apertura di credito in conto corrente.
Sul punto la Corte ha fatto applicazione dell’ormai consolidato principio secondo cui, nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell’usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l’inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all’entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell’esecuzione del contratto (così la richiamata Cass., sez. un., 19/10/2017, n. 24675).
Ne deriva, dunque, che ai fini della verifica dell’usurarietà degli interessi pattuiti occorre far riferimento esclusivamente al momento della pattuizione e non anche alle oscillazioni che il tasso può subire nel corso del rapporto.
Principio che, affermato in relazione ai contratti di mutuo, trova applicazione anche a rapporti bancari diversi come il finanziamento in conto corrente.
A seguito di un’articolata motivazione, che ha ripercorso le tappe di formazione dell’orientamento giurisprudenziale in commento, la Corte ha concluso che alcuna censura può essere ragionevolmente mossa sotto il profilo della usurarietà alle pattuizioni riguardanti l’apertura di credito del 1986 successivamente modificata nel 1991, essendo stato concluso il contratto anteriormente alla stessa concreta entrata in vigore della Legge n. 108/1996 (aprile 1997), posto che, come detto, non può che operare la legislazione anteriore.
Il fatto che i contratti bancari in questione (e- con essi- il relativo tasso di interesse passivo) siano stati stipulati in data anteriore alla prima rilevazione trimestrale ministeriale (D.M. 22.3.1997) dei cd. tassi-soglia di cui alla Legge n. 108/96, esclude che per gli stessi possa (legittimamente) porsi un problema di usura.
La usuriarietà in parola, infatti, potrebbe essere, quindi, soltanto “sopravvenuta” rispetto al momento della pattuizione (essendo appunto la pattuizione contrattuale di cui è causa anteriore alla entrata in vigore della legge) ed, in quanto tale, sarebbe irrilevante ex la Legge n. 24/01-art. 1815 comma II c.c (cfr. Cass. S.U. Sez. U, Sentenza n. 18128 del 2005 in motivazione; Corte Cost. n. 29/2002; cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 13868 del 24/09/2002; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17813 del 13/12/2002; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4380 del 25/03/2003) in relazione all’originario contratto.
La sentenza ha avuto modo di affrontare altre rilevanti questioni in ambito bancario, ed in particolare ha ribadito che:
- In tema di domanda di accertamento negativo del credito, anche senza l’esercizio dell’azione di ripetizione d’indebito, l’onere di allegazione e di prova grava esclusivamente sul titolare del conto corrente, per l’intero periodo dedotto in giudizio, ai sensi dell’art. 2697 c.c., e non subisce deroga neanche quando abbia per oggetto “fatti negativi” e non trova temperamento sulla scorta del c.d. principio di vicinanza della prova. Cass. n. 11543/2019, n. 25373/2019, n. 33009/2019, n. 25852/2020, n. 22387/2021);
- la L.Fall., art. 55, comma 1, nell’enunciare la regola di carattere generale della sospensione degli interessi, siano essi legali o convenzionali, corrispettivi o compensativi, sui crediti chirografari, stabilisce la “sospensione” del decorso degli interessi solo “agli effetti del concorso”, interessi che, pertanto, continuano a maturare al di fuori del concorso e dunque nei rapporti tra il singolo creditore e debitore sottoposto a procedura concorsuale, e ciò secondo le consuete regole di cui all’art. 1282 c.c., ovvero le convenzioni stabilite tra le parti.
La Corte ha quindi confermato integralmente la sentenza di primo grado e le ragioni di credito della parte appellata, assistita dallo studio.
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