20 Dic Vuoi acquistare un immobile gravato da ipoteche?
Può accadere che un soggetto decida di acquistare un’unità immobiliare anche se gravata da formalità ipotecaria perché l’acquisto risulta conveniente in ragione del prezzo del bene.
Tuttavia, chi acquista un bene immobile si garantisce tramite un notaio e altro professionista che lo stesso sia libero da gravami di ogni natura.
Il procedimento di purgazione di ipoteca, disciplinato agli artt. 2889 e ss. del Codice civile e 792 e segg. del Codice di procedura civile, consente all’acquirente di un immobile ipotecato di richiedere la liberazione dalle ipoteche ivi gravanti.
Per attivare il procedimento di purgazione, l’acquirente (soggetto terzo rispetto al debitore) deve rivolgersi a un avvocato, il quale procederà con la notifica dell’offerta di purgazione, contenente: i) il titolo di acquisto, con relativi estremi di trascrizione; ii) la descrizione dei beni oggetto della procedura; iii) il prezzo di vendita; iv) il domicilio eletto dal terzo.
Dopodiché il terzo acquirente dovrà presentare, tramite il proprio avvocato, ricorso al Presidente del Tribunale competente, sezione Volontaria Giurisdizione, per la determinazione dei modi e per il deposito del prezzo offerto ai creditori ipotecari.
Decorso il termine di quaranta giorni dalla notifica della detta offerta, senza che alcuno dei creditori abbia richiesto gli incanti, l’offerta del prezzo o del valore, operata dal terzo, diventa definitiva.
Pertanto, da tale momento i creditori dovranno accontentarsi della detta somma anche se dovessero rimanere in parte incapienti.
Il Presidente del Tribunale con decreto provvederà ad indicare le modalità di versamento del corrispettivo ai terzi creditori iscritti, deposito che dovrà avvenire nei sessanta giorni successivi al ricorso, corredato dalla documentazione prevista dall’art. 792 c.p.c., salvo che non siano state presentate richieste di espropriazione nei quaranta giorni successivi alla notifica dell’offerta di purgazione.
Se l’acquirente deposita nei modi e nei termini stabiliti il prezzo, il Presidente designa con decreto il giudice relatore e fissa l’udienza di comparizione avanti il Tribunale.
Il decreto di fissazione dell’udienza dovrà essere notificato, ai creditori iscritti ed al precedente proprietario.
Ove non sussistano irregolarità, il giudice designato dispone con ordinanza la cancellazione di tutte le ipoteche iscritte anteriormente alla trascrizione del titolo di acquisto del terzo, nonché alla successiva ripartizione delle prezzo ai sensi dell’art. 596 c.p.c..
In definitiva, prima di procedere all’acquisto di un bene ipotecato, è opportuna una ponderazione con i propri professionisti di fiducia, per la valutazione del valore del bene e delle criticità connesse.
Per ogni ulteriore dubbio o necessità di una consulenza legale contattaci con un Click.
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