Studio Legale Rizzo | NULLITÀ DELLE FIDEIUSSIONI CONFORMI ALLO SCHEMA ABI: I CHIARIMENTI DELLE SEZIONI UNITE
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NULLITÀ DELLE FIDEIUSSIONI CONFORMI ALLO SCHEMA ABI: I CHIARIMENTI DELLE SEZIONI UNITE

NULLITÀ DELLE FIDEIUSSIONI CONFORMI ALLO SCHEMA ABI: I CHIARIMENTI DELLE SEZIONI UNITE

Con la sentenza n. 41994 del 30 dicembre 2021, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite è intervenuta a mettere ordine sulla dibattuta tematica della nullità delle fideiussioni ricalcate sullo schema contrattuale predisposto dall’Associazione Bancaria Italiana nel 2003, sposando la tesi della nullità parziale.

 

IL PRINCIPIO DI DIRITTO ENUNCIATO NELLA SENTENZA

Questo il principio di diritto enunciato dalla Corte nella suddetta sentenza:

«I contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall’Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n.  287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell’art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l’intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una  diversa volontà delle parti».

 

 

Come noto la vicenda trae origine dallo schema di contratto di “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie” formulato dall’ABI l’11/07/2003, a seguito di protocolli di intesa con talune associazioni di consumatori.

Lo schema era stato poi oggetto di un’istruttoria ai sensi degli artt.  2 e 14 della Legge n. 287 del 10/10/1990 da parte della Banca d’Italia, al fine di valutare la sussistenza di possibili intese restrittive della concorrenza.

Con il provvedimento n. 55 del 2/5/2005, la Banca d’Italia ha effettivamente riscontrato la sussistenza di profili di contrarietà alla normativa antitrust in relazione ad alcune specifiche clausole dello schema negoziale in questione, ed in particolare:

– Art. 2 (c.d. “clausola di reviviscenza”): “il fideiussore si impegna altresì a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”.

– Art. 6 (c.d. “clausola di deroga”): “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall’art. 1957 c.c., che si intende derogato”;

– Art. 8 (c.d. “clausola di sopravvivenza”): “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l’obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”.

La Cassazione, a partire dalla sentenza n. 29810 del 12/12/2017, ha sancito la nullità dei contratti di fideiussione contenenti le suddette clausole, compresi quelli stipulati anteriormente al 2005.

I principali dubbi interpretativi, emersi in particolare nella giurisprudenza di merito, hanno riguardato la portata e l’estensione di tale nullità, trattandosi per taluni di nullità totale, tale da travolgere integralmente i contratti di fideiussioni stipulati in conformità allo schema ABI (ex multis, Tribunale di Imperia 14 maggio 2020; Tribunale di Matera, 6 luglio 2020; Tribunale di Siena, 24 Maggio 2019; Tribunale di Belluno, 31 Gennaio 2019), per altri di nullità parziale, limitata alle singole clausole sanzionate dal provvedimento della Banca d’Italia (Tribunale di Milano, 28 Aprile 2020; Tribunale di Brescia, 23 Giugno 2020; Tribunale di Rovigo, 9 Settembre 2018).

La prima Sezione della Cassazione, con l’ordinanza interlocutoria n. 11486/2021, ha rimesso al Primo Presidente la valutazione circa la necessità della trasmissione alle Sezioni Unite della questione di particolare importanza, relativa alle conseguenze giuridiche di una fideiussione bancaria per cui sia contestata la nullità per violazione dell’art. 2 della Legge Antitrust, al fine di fornire risposta ai seguenti interrogativi:

  1. a) se la coincidenza totale o parziale delle fideiussioni con lo schema ABI giustifichi la dichiarazione di nullità delle clausole accettate dal fideiussore o legittimi esclusivamente l’esercizio dell’azione di risarcimento del danno da parte del danneggiato;
  2. b) nel primo caso, quale sia in concreto il regime applicabile all’azione di nullità, sotto il profilo della tipologia del vizio e della legittimazione a farlo valere;
  3. c) se sia pertanto ammissibile o meno una dichiarazione di nullità solo “parziale” della fideiussione;
  4. d) se l’indagine a tal fine richiesta debba avere ad oggetto, oltre alla conformità delle fideiussioni con lo schema Abi, anche la potenziale volontà delle parti di prestare ugualmente il proprio consenso al rilascio della garanzia senza le clausole invalide, ovvero l’esclusione di un mutamento dell’assetto d’interessi derivante dal contratto.

 

Con la sentenza in commento, le Sezioni Unite sono pertanto intervenute a chiarire questi ed altri aspetti controversi in materia.

In primo luogo la Corte, sconfessando le tesi illustrate dal Procuratore Generale, ha chiarito che ammettere la proponibilità della sola tutela risarcitoria non sarebbe sufficiente ad assolvere le finalità richieste dalla normativa antitrust, la cui ratio è diretta a realizzare un bilanciamento tra libertà di concorrenza e tutela delle situazioni giuridiche dei soggetti diversi dagli imprenditori.

Secondo il Supremo Collegio si è difatti in presenza di una “nullità speciale”, posta – attraverso le previsioni di cui all’art. 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea e 2, lett. a) della L. n. 287/1990 – a presidio di un interesse pubblico e, in specie, dell’”ordine pubblico economico”, dunque “nullità ulteriore a quelle che il sistema già conosceva” (Cass.n. 827/1999).

In tale prospettiva, i contratti a valle di accordi contrari alla normativa antitrust partecipano della stessa natura anticoncorrenziale dell’atto a monte, e vengono ad essere inficiati dalla stessa forma di invalidità che affligge quest’ultimo.

Il legislatore nazionale e comunitario, volendo sanzionare con la nullità un “risultato economico”, ossia il fatto stesso della distorsione della concorrenza, ha dato rilievo anche a comportamenti “non negoziali” e “non contrattuali”. Si rende perciò rilevante a tal fine qualsiasi forma di condotta di mercato, anche realizzantesi in forme che escludono una caratterizzazione negoziale, ed anche dove il meccanismo di “intesa” rappresenti il risultato del ricorso a schemi giuridici meramente unilaterali.  In altri termini, la violazione in discorso è riscontrabile in ogni caso in cui tra atto a monte e contratto a valle sussiste un nesso che faccia apparire la connessione tra due atti “funzionale” a produrre un effetto anticoncorrenziale.

 

Come anticipato, la Corte si è pronunciata in favore della tesi della nullità parziale, ritenendo affetti da nullità i contratti a valle dell’intesa restrittiva limitatamente alle sole clausole riproduttive dello schema illecito a monte, in applicazione del principio utile per inutile non vitiatur, a meno che non risulti comprovata una diversa volontà delle parti, nel senso dell’essenzialità, per l’assetto di interessi divisato, delle clausole affette da nullità, secondo quanto previsto dall’ordinamento nazionale (art. 1419 c.c.), in conformità con le affermazioni della giurisprudenza europea, relativamente alla normativa comunitaria.

Come conseguenza della nullità parziale del contratto di fideiussione a valle dell’intesa vietata, discende la sua rilevabilità d’ufficio, nei limiti stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità a presidio del principio della domanda (artt. 99 e 112 c.p.c.), nonché l’imprescrittibilità dell’azione di nullità, e la proponibilità dell’azione di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c., ricorrendone i relativi presupposti, nonché dell’azione di risarcimento del danno.

 

 

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